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Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 13084/2019.
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Con la presente pronuncia, la Corte di Cassazione – in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione, con il quale veniva revocato l’ordine di demolizione disposto dalla Procura – è tornata a delineare il perimetro entro il quale la sanatoria dell’abuso edilizio possa determinare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Si riportano di seguito alcuni passaggi della Sentenza in questione, integrati – per un maggiore approfondimento – dallo stralcio di una recente decisione della Corte costituzionale (Sentenza n. 101 del 27/02/2013) in tema di “doppia conformità” delle opere oggetto di sanatoria, nonché di altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., data ud. 28/04/2016, 27/05/2016, n. 22256) in tema di “unitarietà” dell’attività edificatoria.
- La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 non ammette termini o condizioni (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260973 – 01 Chisci), atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità degli strumenti urbanistici dell’intera opera – così come realizzata – senza che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.
- Sul punto, la Suprema Corte si era già pronunciata riguardo la illegittimità del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, ritenendo che tale meccanismo non potesse determinare l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001. La predetta subordinazione si porrebbe difatti in contrasto con la funzione stessa della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina di riferimento in tema di reati urbanistici (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015 Rv. 266034 – 01 Carratù).
- Con l’ulteriore precisazione che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 D.P.R., essendo richiesta la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Deve pertanto escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che – solo successivamente – in applicazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale (o impropria), siano divenute conformi alle norme edilizie, ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. (cfr. Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015 Rv. 262422 – 01 Bonarota)
- A tale ultimo proposito, si riporta lo stralcio di una recente decisione della Corte costituzionale (Sentenza n. 101 del 27/02/2013), la quale – nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, art. 5, commi 1, 2 e 3 e artt. 6 e 7 (Modifiche alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della L.R. 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”) – ha affermato che il principio della doppia conformità risulta finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità. La stessa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657) ha precisato infatti che la sanatoria in questione – in ciò distinguendosi da un vero e proprio condono – è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi formali, ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo. È palese pertanto la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, anche di natura preventiva e deterrente, finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture sostanzialiste della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità.
- Conclude poi la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13084/2019, con il richiamo a quell’orientamento di legittimità secondo cui non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22256 del 28/04/2016 Rv. 267290 – 01 Rongo)
- E ciò in quanto il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla. L’opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso senza che sia consentito scindere i suoi singoli componenti, a maggior ragione nel caso di interventi su preesistente opera abusiva. (Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365)
In tema di reati urbanistici: la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, non ammette termini o condizioni.