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Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 14616/2014.
Con la pronuncia n. 14616, depositata il 28 marzo 2014, la suprema Corte è tornata a pronunciarsi su una tematica piuttosto “popolare” riguardante i reati commessi in violazione della normativa speciale contenuta nel codice della strada.
Preliminarmente, la Corte ha messo in evidenza come, nei reati colposi, l’eventuale comportamento imprudente da parte della persona offesa dal reato, concomitante alla condotta penalmente rilevante tenuta dall’imputato, è idoneo ad escludere il nesso causale solamente quando risulti del tutto estraneo rispetto alla condotta tenuta da quest’ultimo, presentando il carattere dell’eccezionalità, tanto da poter attribuire la verificazione dell’evento alla sola condotta tenuta dalla vittima del reato.
Nello specifico, in tema di reati commessi in violazione della normativa speciale contenuta nel codice della strada, dal combinato disposto degli artt. 140 e 141 c.d.s. emerge chiaramente l’intento legislativo di aver voluto porre degli obblighi di diligenza – caratterizzati dal massimo grado di attenzione – in capo al conducente di un veicolo, la cui responsabilità non sarà esclusa in caso di comportamento concomitante ed imprudente da parte di soggetti terzi, purché rientrante nel limite della prevedibilità.
E ciò in ragione del fatto che, il principio dell’affidamento, nello specifico ambito della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio poc’anzi descritto.
Quanto al reato p. e p. dall’art. 189, co. 6, c.d.s, l’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, configurandosi il reato ogniqualvolta l’agente (rectius: l’utente della strada), al verificarsi di un incidente idoneo a recar danni alle persone, ometta di fermarsi per prestare soccorso, ovvero si rifiuti consapevolmente di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò l’esistenza.
Nel reato de quo, l’elemento psicologico dovrà essere pertanto accertato in relazione al momento in cui l’utente della strada abbia posto in essere la condotta, e, quindi, rispetto alle circostanze concretamente rappresentate e rappresentabili dallo stesso al verificarsi del fatto, riservando soltanto ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
È appena il caso di chiarire, inoltre, come il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente debba essere inteso in senso ampio, e cioè per tutta la durata delle operazioni volte all’espletamento dei rilievi e degli accertamenti necessari al fine di ricostruire il fatto nella sua interezza.
Articolo pubblicato sulla rivista giuridica “Giurisprudenza Penale” in data 01.08.2014 (www.giurisprudenzapenale.com)